Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico  delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
Proroga    di    termini    tributari,     nonche'     in     materia
                        economico-finanziaria 
 
  1. Le attivita' finanziarie e patrimoniali  detenute  all'estero  a
partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere
rimpatriate  o  regolarizzate,  ai  sensi  dell'articolo  13-bis  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive  modificazioni,  fino
al 30 aprile 2010. 
  2. Per  le  operazioni  di  rimpatrio  ovvero  di  regolarizzazione
perfezionate successivamente al 15 dicembre  2009  l'imposta  di  cui
all'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, si applica, secondo  quanto  stabilito  dal
comma 2 del medesimo articolo 13-bis: 
    a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per  le  operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28  febbraio
2010; 
    b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per  le  operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1o marzo 2010  al
30 aprile 2010. 
  (( 2-bis. Entro il 15 giugno  2010,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze comunica al Parlamento, con  apposito  documento,  dati
statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di
regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del  28
febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per  volumi  d'importo,
al numero dei  soggetti  coinvolti,  con  indicazione  dei  Paesi  di
provenienza  delle  richieste  di  rimpatrio  e  regolarizzazione,  e
l'ammontare complessivo delle attivita'  finanziarie  e  patrimoniali
rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione. )) 
  3. All'articolo  12  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma
2, i termini di cui all'articolo  43,  primo  e  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, sono raddoppiati. 
  2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3  dell'articolo  4
del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive
modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di  natura
finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo  20  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.». 
  4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei
mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo,  del  ((
regolamento di cui al )) decreto del Presidente della  Repubblica  31
maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010  il  termine  entro  il
quale gli studi di settore devono essere  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale e' fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31  marzo
2011. 
  (( 4-bis. All'articolo 182 del codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420» sono  sostituite  dalle
seguenti: «del 31 luglio 2009»; 
  b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole:  «1°  maggio  2004»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2009». 
    
  5. Il termine in materia di accesso  ai  servizi  erogati  in  rete
dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti  diversi  dalla  carta
d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi,  di  cui
all'articolo 64, comma 3, del codice  dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' prorogato al 31
dicembre 2010. 
    
  5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni  2004-2009»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2010». 
    
  5-ter. E' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine  di
cui al primo  periodo  del  comma  8-quinquies  dell'articolo  6  del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,  come  da  ultimo
prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del  decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2008, n. 31. 
    
  5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi  5-bis
e 5-ter e' autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al
relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno  2010,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) 
  6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14,  le  parole:  «gennaio  2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno  2010,  con
modalita'  stabilite  di  concerto  tra  l'Agenzia  delle  entrate  e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale». 
  7. Il termine  di  novanta  giorni  previsto  nei  casi  di  omessa
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  e  nei   casi   di
dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 e' prorogato  al  30
aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati  che  intendono
sanare  l'omessa  o   incompleta   presentazione   del   modulo   RW,
relativamente alle disponibilita'  finanziarie  derivanti  da  lavoro
prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme  restando
le  misure  ridotte  delle  sanzioni  previste  per  gli  adempimenti
effettuati entro novanta giorni. 
  (( 7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e
2011». 
    
  7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a
48  milioni  di  euro  per  l'anno   2012,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2010-2012,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2010,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. )) 
  8. Le disposizioni del comma 1  dell'articolo  21  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria  in  favore
degli  esercenti  impianti  di  distribuzione  di  carburanti,   sono
prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010. 
  9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo  27  del  decreto
del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  650,  per  i
componenti delle commissioni censuarie gia'  nominati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di ulteriori due
anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico. 
  10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'  disposta,  nei
confronti dei soggetti comunque residenti o aventi  sede  nei  comuni
individuati  ai  sensi  del  comma  2  del  citato  articolo  1   del
decreto-legge n. 39 del 2009,  la  proroga  della  sospensione  degli
adempimenti  e  dei  versamenti  tributari,  nonche'  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. 
  11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a  100
milioni di euro, si provvede, per lo stesso  anno,  con  quota  parte
delle entrate derivanti dall'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1o
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale  fine,  dalla
contabilita' speciale  prevista  dal  comma  8  del  citato  articolo
13-bis, il predetto importo e' versato, entro il 31 dicembre 2009, ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n.  248,  le  parole:  «30  settembre  2007»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre  2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011». 
  13.  All'articolo   36,   commi   4-quinquies   e   4-sexies,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  le  parole:  «30
settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1°  ottobre  2010»,
sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011». 
  14. Al  comma  14  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  17
settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino  alla  data  di  entrata  in
vigore dei provvedimenti  di  cui  all'articolo  18-bis  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2009, la riserva di attivita' di cui all'(( articolo 18  del
medesimo  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  31
dicembre 2010, la riserva di attivita' di  cui  all'articolo  18  del
testo unico di cui al decreto )) legislativo  24  febbraio  1998,  n.
58,». 
  (( 14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto  funzionale
ed organizzativo della CONSOB, i contratti a  tempo  determinato  dei
dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012. 
    
  14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal  comma  14-bis  si
provvede secondo i criteri, le procedure e con  le  risorse  previsti
dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  e
successive modificazioni, senza alcun onere  a  carico  del  bilancio
dello Stato. )) 
  15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e  nel  conto
dei residui nell'ambito della missione «Fondi  da  ripartire»  e  del
programma «Fondi da assegnare», unita' previsionale di  base  25.1.3.
«Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094,  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  l'anno
finanziario 2009, non impegnate  al  termine  dell'esercizio  stesso,
sono conservate in  bilancio  per  essere  utilizzate  nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unita' previsionali di
base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto
dei residui del predetto Fondo. 
  (( 15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione
«Fondi da ripartire» e del programma  «Fondi  da  assegnare»,  unita'
previsionale di  base  25.1.3,  «Oneri  comuni  di  parte  corrente»,
capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine
dell'esercizio  stesso,  sono  conservate  in  bilancio  per   essere
utilizzate nell'esercizio successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a ripartire  per  l'anno  2010,  tra  le
pertinenti  unita'  previsionali  di   base   delle   amministrazioni
interessate, le somme conservate nel conto dei residui del  Fondo  di
cui al predetto capitolo 3077. )) 
  16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, le  parole:  «Per  l'anno  2009»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le  parole:  «liquido  ed
esigibile,» e' inserita la seguente: «anche». 
  17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente:  «Per  il  periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009
l'opzione per il regime speciale e' esercitata  entro  il  30  aprile
2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo  d'imposta,  anche
nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano  posseduti  nel
predetto termine.». 
  (( 17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento  del  dovere  di
alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gia'  prorogato  dall'articolo
28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  e  dall'articolo
41 del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  differito  al
31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del  31  dicembre  2008
detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti
fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il  superamento
del limite derivi da operazioni di concentrazione tra  banche  oppure
tra investitori, fermo restando che tale  partecipazione  non  potra'
essere incrementata. )) 
  18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di  beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5  maggio  2009,  n.  42,
nonche'  alle  rispettive  norme  di  attuazione,  nelle   more   del
procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio
delle  concessioni  di  beni  demaniali   marittimi   con   finalita'
turistico-ricreative,  da  realizzarsi,  quanto  ai  criteri  e  alle
modalita' di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel  rispetto  dei
principi di concorrenza, di liberta'  di  stabilimento,  di  garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle  attivita'
imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche'  in  funzione
del superamento del diritto di insistenza  di  cui  all'articolo  37,
secondo comma, secondo periodo,  del  codice  della  navigazione,  il
termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in scadenza ((  entro  il  31  dicembre
2015 )) e' prorogato fino a tale data, (( fatte salve le disposizioni
di cui all'articolo 03, comma  4-bis,  del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
1993, n. 494.  All'articolo  37,  secondo  comma,  del  codice  della
navigazione, il secondo periodo e' soppresso. )) 
  19. All'articolo 3, comma 112, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e successive modificazioni, le parole: «Per  l'anno  2008»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Per  l'anno  2010»  e  le  parole:  «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». 
  20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio  nel  conto  dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 
  (( 20-bis. Ai fini  della  partecipazione  alle  trattative  per  i
rinnovi  dei  contratti  collettivi  di  lavoro  relativi  agli  anni
2010-2012,  si   fa   riferimento   alla   rappresentativita'   delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base  ai
dati   certificati   per   il   biennio    contrattuale    2008-2009.
Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle
condizioni  previste  dall'articolo  43,   comma   3,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per  la  sottoscrizione  dei
contratti, la  media  tra  dato  associativo  e  dato  elettorale  e'
rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base
dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. 
    
  20-ter. All'articolo  65,  comma  3,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole da: «, ai  sensi  dell'articolo  43»
fino alla fine del periodo sono soppresse; 
  b) al secondo periodo, la parola: «Conseguentemente,» e' soppressa.
)) 
  21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009,  n.  42,
le  parole:  «Con  specifico  decreto  legislativo,  adottato»,  sono
sostituite dalle seguenti:  «Con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,
adottati». 
  22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul  Fondo  per
la  tutela  dell'ambiente  e  la  promozione   dello   sviluppo   del
territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto  2008,  n.  133,  sono  conservate  in  bilancio  per   essere
utilizzate nell'anno 2010. 
  23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi
di finanza  pubblica  recati  dal  comma  22,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di  euro  per  l'anno
2010 e 14  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  del  fondo  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  (( 23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, la parola:  «gennaio»  e'  sostituita  dalla
seguente: «marzo»; 
  b) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: «A decorrere
dal 1° gennaio 2011,»; 
  c) al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: «A decorrere
dal 1° gennaio 2010,» e le parole: «entro il 31 dicembre  di  ciascun
anno» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente»; 
  d)  dopo  il  decimo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   «Gli
stanziamenti alle  singole  amministrazioni  per  gli  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria,  a  decorrere  dall'esercizio
finanziario  2011,  non  potranno  eccedere  gli  importi   spesi   e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». 
    
  23-ter. Per consentire la  prosecuzione  dei  relativi  interventi,
nell'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  nella
colonna «Intervento», dopo la voce: «legge 31 gennaio  1994,  n.  93»
sono inserite le seguenti: 
  «legge 21 marzo 2001, n. 73; 
  decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242; 
  articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri  8  aprile  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004». 
    
  23-quater. Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze
contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni  di  cui
alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n.  481,  e  31
luglio 1997,  n.  249,  rispetto  a  quanto  precedentemente  versato
all'INPS, e' prorogato al  1°  luglio  2010,  senza  applicazione  di
interessi   o   sanzioni   per   il   periodo   pregresso.   Ciascuna
amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri  a  carico
della finanza pubblica e del personale dipendente. 
    
  23-quinquies.   Al   fine   di   assicurare   l'adeguamento    alle
corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste  stabiliti,  a
decorrere dal 1° marzo  2010,  nel  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al punto 12, alla voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 330,00»; 
  b) al punto 13, alla voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 330,00»; 
  c) al punto 16-bis, alla voce: «Carburanti per motori», le  parole:
«Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri» sono sostituite dalle seguenti:
«Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri». 
    
  23-sexies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 4.100.000 euro per
l'anno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011. 
    
  23-septies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 340.000  euro  per
l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011. 
    
  23-octies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 160.000  euro  per
l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011. 
    
  23-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70,  comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata
dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' incrementata
di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.400.000 euro a  decorrere
dall'anno 2011. 
    
  23-decies. All'onere derivante  dai  commi  23-sexies,  23-septies,
23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro
9.000.000 a decorrere dall'anno 2011,  si  provvede,  quanto  a  euro
4.600.000 per l'anno 2010 e a euro 5.600.000  a  decorrere  dall'anno
2011,   mediante   utilizzo   delle   maggiori   entrate    derivanti
dall'applicazione della disposizione di cui  al  comma  23-quinquies,
lettera c); quanto  a  euro  2.000.000  per  l'anno  2010  e  a  euro
2.400.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo dei  risparmi
di spesa derivanti dall'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 23-quinquies, lettere a) e b).  A  tal  fine  le  dotazioni  di
bilancio relative al programma di spesa 1.5  «Regolazioni  contabili,
restituzioni e rimborsi d'imposte»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 sono  ridotte
dei corrispondenti importi. All'onere residuo, pari  a  1.000.000  di
euro annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno  2013
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o  ottobre  2005,  n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.
244,  e   per   l'anno   2012   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica. 
    
  23-undecies. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio  2009,  n.
88, relativamente alla  direttiva  2008/118/CE,  relativa  al  regime
generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si
interpreta nel senso che il  termine  di  scadenza  della  delega  e'
quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa. 
    
  23-duodecies. All'articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, le parole: «per un triennio» sono sostituite dalle  seguenti:
«per sei anni». 
    
  23-terdecies. Ai membri della Commissione sul diritto  di  sciopero
di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in  carica
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, si applica il termine di durata in carica  disposto
ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con  decorrenza
dalla stessa data. 
    
  23-quaterdecies. Al fine di assicurare la pronta definizione  delle
procedure di riparto delle somme relative al  5  per  mille  inerenti
agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al  30  aprile
2010: 
  a)  il  termine  per  l'integrazione  documentale   delle   domande
regolarmente   presentate   dai   soggetti   interessati   ai   sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 gennaio 2006, dell'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo  1  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio  2006,
n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008; 
  b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive,
ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  2  aprile  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16  aprile  2009,  per  le  associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute ai  fini  sportivi  dal  CONI,
individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze 2 aprile 2009,  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  16  aprile  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. 
    
  23-quinquiesdecies.  Fino  al  31  dicembre  2010  si  applica   la
disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera  b),  numero
2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa  alle
controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte  di  cassazione.
Agli oneri derivanti  dall'attuazione  della  presente  disposizione,
valutati in euro  800.000  per  l'anno  2010,  si  provvede  mediante
riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1  di  cui
all'articolo 2, comma 250, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare
a favore del Ministero della giustizia. 
    
  23-sexiesdecies. All'articolo 1,  comma  17,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di  documentazione,  di
studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle  attivita'
indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31  dicembre
2009, n. 196». 
    
  23-septiesdecies. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo  le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2005»  sono
inserite le seguenti:  «anche  a  seguito  di  accertamenti  in  sede
contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio  2010  dei
relativi procedimenti pendenti». 
    
  23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 e' prorogato il termine  per
l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire: 
  a) l'integrazione di 8.000.000 di euro a favore del  fondo  per  la
protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
luglio  1991,  n.  195,  per  la  tempestiva  adozione  delle  misure
occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dell'ultimo anno; 
  b) la  prosecuzione  della  partecipazione  del  CONI  nonche'  del
Comitato italiano paraolimpico  agli  eventi  previsti  dall'articolo
7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,
autorizzando   conseguentemente   la   spesa    per    l'anno    2010
rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro; 
  c) il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez)  di  cui
al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  285,  delle  occorrenti
risorse, pari a 1.200.000 euro per l'anno 2010, per  la  prosecuzione
delle relative attivita' di formazione; 
  d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, anche ai dirigenti dei Servizi  ispettivi  del
Ministero    dell'economia    e    delle    finanze,     autorizzando
conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011; 
  e) che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale  per
le nuove tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile
(ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37  della  legge  23  luglio
2009, n. 99, e  comunque  fino  al  31  dicembre  2010,  al  fine  di
garantire  il  controllo  sulla  ordinaria  amministrazione  e  sullo
svolgimento delle attivita' istituzionali, il collegio  dei  revisori
dei conti gia' operante in seno all'Ente  per  le  nuove  tecnologie,
l'energia e l'ambiente  -  ENEA,  soppresso  ai  sensi  del  medesimo
articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino  alla  nomina
del nuovo organo di controllo dell'Agenzia; 
  f)   l'incremento   di   7.200.000    euro    per    l'anno    2010
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  70,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  come  determinata  dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
    
  23-noviesdecies. All'onere  derivante  dal  comma  23-octiesdecies,
pari a 30.670.000 euro per l'anno 2010 e a  70.000  euro  per  l'anno
2011, si provvede, quanto a 30.600.000 euro per l'anno 2010, mediante
riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di  spesa  delle
leggi permanenti di natura corrente  e,  quanto  a  70.000  euro  per
ciascuno degli anni 2010 e 2011,  mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
    
  23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  all'articolo  2,
comma 89, la parola: «dodici», ovunque ricorre, e'  sostituita  dalla
seguente: «due». )) 
 
              Riferimenti normativi: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   13-bis   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  recante
          «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini»: 
              «Art. 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio  di
          attivita' finanziarie e  patrimoniali  detenute  fuori  del
          territorio  dello  Stato)  -  1.  E'  istituita  un'imposta
          straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali: 
              a) detenute fuori  del  territorio  dello  Stato  senza
          l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno
          1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; 
              b) a condizione che  le  stesse  siano  rimpatriate  in
          Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero
          regolarizzate  o  rimpatriate  perche'  detenute  in  Stati
          dell'Unione  europea  e  in  Stati  aderenti  allo   Spazio
          economico europeo che garantiscono un effettivo scambio  di
          informazioni fiscali in via amministrativa. 
              2. L'imposta si applica come segue: 
              a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per
          cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o  la
          regolarizzazione,  senza  possibilita'   di   scomputo   di
          eventuali perdite; 
              b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno,
          comprensiva di interessi e sanzioni, e senza  diritto  allo
          scomputo di eventuali ritenute o crediti. 
              3.  Il  rimpatrio   ovvero   la   regolarizzazione   si
          perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in
          ogni caso costituire elemento utilizzabile  a  sfavore  del
          contribuente, in ogni  sede  amministrativa  o  giudiziaria
          civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o
          addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di
          cui all'articolo 41 del  decreto  legislativo  21  novembre
          2007,  n.  231,  relativamente  ai  rimpatri  ovvero   alle
          regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti  di
          cui al comma 4, secondo periodo. 
              4.  L'effettivo  pagamento  dell'imposta  produce   gli
          effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le
          disposizioni di cui all'articolo 17  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  350,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  409,  e   successive
          modificazioni.  Fermo  quanto   sopra   previsto,   e   per
          l'efficacia  di   quanto   sopra,   l'effettivo   pagamento
          dell'imposta  comporta,  in  materia  di  esclusione  della
          punibilita' penale,  limitatamente  al  rimpatrio  ed  alla
          regolarizzazione   di    cui    al    presente    articolo,
          l'applicazione della disposizione di cui  al  gia'  vigente
          articolo 8, comma 6, lettera c), della  legge  27  dicembre
          2002, n.  289,  e  successive  modificazioni;  resta  ferma
          l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta
          dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
              5. Il rimpatrio o la regolarizzazione  operano  con  le
          stesse modalita', in  quanto  applicabili,  previste  dagli
          articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2  e  2-bis,  e  20,
          comma 3, del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n.  409,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dal
          decreto-legge 22 febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  aprile  2002,  n.  73.  Il
          direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio
          provvedimento le  disposizioni  e  gli  adempimenti,  anche
          dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. 
              6. L'imposta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sulle
          attivita' finanziarie e patrimoniali detenute a partire  da
          una data non successiva al 31 dicembre 2008  e  rimpatriate
          ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino
          al 30 aprile 2010. 
              7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990,  n.
          167, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite
          dalle seguenti: «dal 10 al 50»; 
              b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite
          dalle seguenti: «dal 10 al 50». 
              7-bis.  Possono  effettuare  il  rimpatrio  ovvero   la
          regolarizzazione altresi'  le  imprese  estere  controllate
          ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni.  In  tal  caso  gli  effetti  del
          rimpatrio ovvero della  regolarizzazione  si  producono  in
          capo  ai  partecipanti  nei  limiti  degli  importi   delle
          attivita' rimpatriate ovvero  regolarizzate.  Negli  stessi
          limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
          articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento
          ai redditi conseguiti dal soggetto estero  partecipato  nei
          periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008. 
              8. Le maggiori entrate derivanti dal presente  articolo
          affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere
          destinate alle finalita' indicate  all'articolo  16,  comma
          3». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto-legge n. 78 del 2009, convertita con modificazione,
          dalla legge n. 102 del 2009 come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 12. (Contrasto ai  paradisi  fiscali).  -  1.  Le
          norme del presente articolo danno  attuazione  alle  intese
          raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la
          cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  in   materia   di
          emersione di attivita' economiche e finanziarie detenute in
          Paesi aventi regimi fiscali  privilegiati,  allo  scopo  di
          migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza
          fiscale  e  di  scambio   di   informazioni,   nonche'   di
          incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati. 
              2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli
          investimenti e le attivita' di natura finanziaria  detenute
          negli Stati o territori a regime  fiscale  privilegiato  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze  4  maggio  1999,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana del 10 maggio 1999,  n.  107,  e  al  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  21  novembre  2001,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana del 23 novembre 2001, n. 273,  senza  tener  conto
          delle  limitazioni  ivi  previste,  in   violazione   degli
          obblighi di  dichiarazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3
          dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990,  n.  167,
          convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli  fini
          fiscali si presumono costituite, salva la prova  contraria,
          mediante redditi sottratti a tassazione. In tale  caso,  le
          sanzioni previste dall'articolo 1 del  decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate. 
              2-bis. Per l'accertamento basato sulla  presunzione  di
          cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43,  primo  e
          secondo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e  successive  modificazioni,  e
          all'articolo 57, primo e secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni, sono raddoppiati». 
              2-ter. Per le violazioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3
          dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990,  n.  167,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,
          n.  227,  e   successive   modificazioni,   riferite   agli
          investimenti e alle attivita' di natura finanziaria di  cui
          al comma 2, i termini di cui all'articolo  20  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante
          «Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e  le
          modalita' di applicazione degli studi di settore»: 
              «Art. 1. (Applicazione degli studi di settore). - 1. Le
          disposizioni previste dall'articolo 10, commi  da  1  a  6,
          della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano  a  partire
          dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel  quale
          entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
          2009 gli studi di settore devono  essere  pubblicati  nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30  settembre  del  periodo
          d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno  2008  il
          termine di cui al  periodo  precedente  e'  fissato  al  31
          dicembre. 
              2. Le disposizioni di cui  all'articolo  10,  comma  8,
          della  citata  legge  n.  146  del  1998,  si  applicano  a
          decorrere dal periodo di imposta  successivo  a  quello  di
          entrata in vigore degli studi.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  182  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  recante  «Codice  dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo  10
          della legge 6 luglio 2002, n. 137», come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 182. (Disposizioni  transitorie).  -  1.  In  via
          transitoria, agli effetti indicati all'articolo  29,  comma
          9-bis, acquisisce la  qualifica  di  restauratore  di  beni
          culturali: 
              a) colui che consegua un diploma presso una  scuola  di
          restauro  statale  di  cui  all'articolo  9   del   decreto
          legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  purche'  risulti
          iscritto ai relativi corsi prima della data del 31  gennaio
          2006; 
              b) colui che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto  del  Ministro  24  ottobre  2001,  n.  420,  abbia
          conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
          o regionale di durata non inferiore a  due  anni  ed  abbia
          svolto, per un periodo di tempo almeno  doppio  rispetto  a
          quello scolare mancante per raggiungere  un  quadriennio  e
          comunque non inferiore a due anni,  attivita'  di  restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o  di
          collaborazione    coordinata     e     continuativa     con
          responsabilita'    diretta    nella    gestione     tecnica
          dell'intervento,  con   regolare   esecuzione   certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo  20
          ottobre 1998, n. 368; 
              c) colui che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
          per un periodo di almeno otto anni, attivita'  di  restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o  di
          collaborazione    coordinata     e     continuativa     con
          responsabilita'    diretta    nella    gestione     tecnica
          dell'intervento,  con   regolare   esecuzione   certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo  20
          ottobre 1998, n. 368. 
              1-bis.  Puo'  altresi'  acquisire   la   qualifica   di
          restauratore  di  beni  culturali,  ai   medesimi   effetti
          indicati all'articolo 29, comma 9-bis,  previo  superamento
          di una prova di idoneita' con  valore  di  esame  di  stato
          abilitante, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro  da   emanare   di   concerto   con   i   Ministri
          dell'istruzione e dell'universita' e della  ricerca,  entro
          il 30 ottobre 2008: 
              a) colui che, alla  data  del  31  luglio  2009,  abbia
          svolto,  per  un  periodo  almeno  pari  a  quattro   anni,
          attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e  in
          proprio,  ovvero  direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro
          dipendente o di collaborazione  coordinata  e  continuativa
          con  responsabilita'   diretta   nella   gestione   tecnica
          dell'intervento,  con   regolare   esecuzione   certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo  20
          ottobre 1998, n. 368; 
              b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma  in
          restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
          almeno triennale,  purche'  risulti  iscritto  ai  relativi
          corsi prima della data del 31 gennaio 2006; 
              c) colui che abbia conseguito  o  consegua  un  diploma
          presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
          non inferiore a  due  anni,  purche'  risulti  iscritto  ai
          relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; 
              d)  colui   che   consegua   un   diploma   di   laurea
          specialistica in conservazione e  restauro  del  patrimonio
          storico-artistico, purche'  risulti  iscritto  ai  relativi
          corsi prima della data del 31 gennaio 2006; 
              d-bis)  colui  che  abbia  acquisito  la  qualifica  di
          collaboratore restauratore di beni culturali ai  sensi  del
          comma 1-quinquies, lettere a), b) e  c)  ed  abbia  svolto,
          alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno  a
          tre  anni,  attivita'  di  restauro  di   beni   culturali,
          direttamente  e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e   in
          rapporto  di  lavoro   dipendente   o   di   collaborazione
          coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella
          gestione tecnica dell'intervento, con  regolare  esecuzione
          certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni  o
          dagli  istituti  di  cui   all'articolo   9   del   decreto
          legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 
              1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi  1,  lettere
          b) e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis): 
              a) la durata dell'attivita' di restauro e'  documentata
          dai termini di consegna e di completamento dei lavori,  con
          possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori  eseguiti
          nello stesso periodo; 
              b) il requisito  della  responsabilita'  diretta  nella
          gestione    tecnica    dell'intervento    deve    risultare
          esclusivamente da atti di data certa lettere  a)  e  d-bis)
          emanati,  ricevuti  o  comunque  custoditi   dall'autorita'
          preposta alla tutela del bene oggetto dei  lavori  o  dagli
          istituti di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo  20
          ottobre 1998, n.  368;  i  competenti  organi  ministeriali
          rilasciano  agli  interessati  le  necessarie  attestazioni
          entro trenta giorni dalla richiesta. 
              1-quater.  La  qualifica  di   restauratore   di   beni
          culturali e' attribuita, previa verifica del  possesso  dei
          requisiti  ovvero  previo  superamento   della   prova   di
          idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con
          provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
          in  un  apposito  elenco,  reso  accessibile  a  tutti  gli
          interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il  Ministero
          medesimo, nell'ambito delle risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  sentita  una
          rappresentanza    degli    iscritti.     L'elenco     viene
          tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento  dei
          nominativi di coloro i quali  conseguono  la  qualifica  ai
          sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. 
              1-quinquies. Nelle more  dell'attuazione  dell'articolo
          29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al  comma  9-  bis
          dello  stesso  articolo,   acquisisce   la   qualifica   di
          collaboratore restauratore di beni culturali: 
              a) colui che abbia  conseguito  un  diploma  di  laurea
          universitaria triennale in tecnologie per la  conservazione
          e il restauro dei beni  culturali,  ovvero  un  diploma  in
          restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
          almeno triennale; 
              b) colui che abbia conseguito  un  diploma  presso  una
          scuola di  restauro  statale  o  regionale  di  durata  non
          inferiore a tre anni; 
              c) colui che, alla  data  del  31  luglio  2009,  abbia
          svolto lavori di restauro di beni  ai  sensi  dell'articolo
          29, comma 4, anche in proprio,  per  non  meno  di  quattro
          anni.   L'attivita'   svolta   e'    dimostrata    mediante
          dichiarazione    del    datore    di     lavoro,     ovvero
          autocertificazione dell'interessato ai  sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          accompagnate dal  visto  di  buon  esito  degli  interventi
          rilasciato dai competenti organi ministeriali; 
              d) il candidato che, essendo ammesso in via  definitiva
          a sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis  ed
          essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la  qualifica
          di restauratore di beni culturali, venga nella stessa  sede
          giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
          restauratore di beni culturali. 
              2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29,  comma
          11, ed in attesa della emanazione dei  decreti  di  cui  ai
          commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro,  la  Fondazione  «Centro  per  la
          conservazione ed il restauro dei beni culturali La  Venaria
          Reale» e' autorizzata ad  istituire  ed  attivare,  in  via
          sperimentale, per un ciclo formativo,  in  convenzione  con
          l'Universita' di Torino e  il  Politecnico  di  Torino,  un
          corso di laurea magistrale a ciclo unico per la  formazione
          di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma  6  e
          seguenti dello stesso  articolo  29.  Il  decreto  predetto
          definisce l'ordinamento didattico  del  corso,  sulla  base
          dello specifico progetto approvato  dai  competenti  organi
          della  Fondazione  e  delle  universita',  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              3. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente codice, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali  adottano  le   necessarie   disposizioni   di
          adeguamento alla  prescrizione  di  cui  all'articolo  103,
          comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero  procede  in
          via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,
          della Costituzione. 
              3-bis. In deroga al divieto di  cui  all'articolo  146,
          comma 4,  secondo  periodo,  sono  conclusi  dall'autorita'
          competente  alla  gestione  del  vincolo  paesaggistico   i
          procedimenti  relativi  alle  domande   di   autorizzazione
          paesaggistica in sanatoria presentate entro  il  30  aprile
          2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
          presente  comma,  ovvero  definiti  con  determinazione  di
          improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto,
          senza   pronuncia   nel   merito    della    compatibilita'
          paesaggistica  dell'intervento.   In   tale   ultimo   caso
          l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte
          interessata, a riaprire il procedimento  ed  a  concluderlo
          con atto motivato nei termini di  legge.  Si  applicano  le
          sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5. 
              3-ter. Le disposizioni del  comma  3-bis  si  applicano
          anche alle domande di sanatoria presentate nei  termini  ai
          sensi dell'articolo 1,  commi  37  e  39,  della  legge  15
          dicembre 2004, n. 308, ferma  restando  la  quantificazione
          della sanzione pecuniaria ivi stabilita.  Il  parere  della
          soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge
          15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 
              3-quater.  Agli   accertamenti   della   compatibilita'
          paesaggistica effettuati, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, ai  sensi  dell'articolo  181,
          comma  1-quater,  si   applicano   le   sanzioni   di   cui
          all'articolo 167, comma 5.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  64,  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'amministrazione digitale»: 
              «Art. 64. (Modalita' di accesso ai servizi  erogati  in
          rete  dalle  pubbliche  amministrazioni).  -  1.  La  carta
          d'identita' elettronica e la carta  nazionale  dei  servizi
          costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
          rete  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia
          necessaria l'autenticazione informatica. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  consentire
          l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
          l'autenticazione informatica anche  con  strumenti  diversi
          dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
          dei servizi, purche' tali strumenti consentano di accertare
          l'identita' del soggetto che richiede l'accesso.  L'accesso
          con carta d'identita' elettronica  e  carta  nazionale  dei
          servizi  e'  comunque  consentito  indipendentemente  dalle
          modalita'   di   accesso    predisposte    dalle    singole
          amministrazioni. 
              3.  Ferma  restando  la   disciplina   riguardante   le
          trasmissioni    telematiche    gestite    dal     Ministero
          dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali,  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro delegato per l'innovazione  e  le  tecnologie,  di
          concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica  e
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'  fissata
          la data, comunque non successiva al  31  dicembre  2007,  a
          decorrere dalla quale non e' piu' consentito  l'accesso  ai
          servizi erogati in rete  dalle  pubbliche  amministrazioni,
          con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e
          dalla carta nazionale dei servizi». 
              - Si riporta il testo  del  comma  7  dell'articolo  41
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge  finanziaria  2003)»,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.   41.   (Disposizioni   in   materia   di   cassa
          integrazione   guadagni,   mobilita'   e    contratti    di
          solidarieta'). - 1 - 6 (omissis). 
              7. Per  gli  anni  2004-2010  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno
          2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio 2002, n.  172,  si  applicano  anche  ai  lavoratori
          licenziati da enti  non  commerciali  operanti  nelle  aree
          individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del  regolamento
          (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno  1999,  con
          un organico superiore alle  2.000  unita'  lavorative,  nel
          settore della sanita' privata ed  in  situazione  di  crisi
          aziendale  in  seguito  a  processi  di   riconversione   e
          ristrutturazione  aziendale.  Il   trattamento   economico,
          comprensivo   della   contribuzione   figurativa   e,   ove
          spettanti,  degli  assegni  per  il  nucleo  familiare,  e'
          corrisposto in misura pari al  massimo  dell'indennita'  di
          mobilita' prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66
          mesi dalla data  di  decorrenza  del  licenziamento  e  nel
          limite di 400 unita', calcolato come media del periodo.  Ai
          lavoratori di cui al presente comma si applicano,  ai  fini
          del  trattamento  pensionistico,  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 11 della legge 23 dicembre  1994,  n.  724,  e
          relativa  tabella  A,  nonche'  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e  b),  e  8  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              8-12 (omissis)». 
              -  Si  riporta   il   testo   del   comma   8-quinquies
          dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2007, n.  17,  recante  «Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative e disposizioni diverse»: 
              «Art. 6 (Ulteriori disposizioni in materia  di  proroga
          di termini). - 1 - 8-quater (omissis). 
              8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia  e
          delle  finanze,  per  gli  enti  non  commerciali  di   cui
          all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, puo' essere prevista l'applicazione dell'articolo  11,
          comma  3,  del  decreto-legge  14  marzo   2005,   n.   35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,
          n. 80,  e  dell'articolo  1,  comma  853,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, nonche' la proroga  al  31  dicembre
          2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di
          pagamento  di  contributi,  tributi  e  imposte,  anche  in
          qualita' di sostituto di imposta, prevista dal citato comma
          255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite
          di spesa di 500.000 euro per ciascuno  degli  anni  2007  e
          2008. Al relativo  onere,  valutato  in  500.000  euro  per
          ciascuno degli anni  2007  e  2008,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2007-2009,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
              (omissis)». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   47-bis   del
          decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante
          «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          disposizioni urgenti in materia finanziaria»: 
              «Art. 47-bis. (Sospensione di termini per l'adempimento
          di obblighi contributivi e fiscali da  parte  di  enti  non
          commerciali).  -  1.  E'  ulteriormente  prorogato  al   31
          dicembre 2009 il termine gia' prorogato al 31 dicembre 2008
          dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del
          decreto-legge 28 dicembre 2006,  n.  300,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.  A  tal
          fine  il  limite  di  spesa  di  cui  al   medesimo   comma
          8-quinquies e' incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro
          ed e' autorizzata la spesa  di  1,2  milioni  di  euro  per
          l'anno 2009. Al relativo onere, pari  a  700.000  euro  per
          l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro  per  l'anno  2009,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2008,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di
          finanza pubblica»: 
              «Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1». 
              - Si riporta il testo del comma  2,  dell'articolo  42,
          del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante
          «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          disposizioni  finanziarie  urgenti»,  come  modificato  dal
          presente decreto-legge: 
              «Art. 42. (Differimento di termini in materia fiscale).
          - 1 (omissis). 
              2. Il termine  di  decorrenza  stabilito  nel  mese  di
          gennaio  2009  dal  comma  1   dell'articolo   44-bis   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  e'
          prorogato al mese di gennaio 2011 previa sperimentazione, a
          partire dall'anno 2010, con modalita' stabilite di concerto
          tra l'Agenzia delle entrate e  l'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale. Conseguentemente, nel  predetto  comma,
          dopo le parole:  "per  il  calcolo  dei  contributi,"  sono
          inserite le seguenti:  "per  la  rilevazione  della  misura
          della retribuzione e dei versamenti eseguiti,".». 
              - Si riporta il testo del  comma  204  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge  finanziaria  2008)»,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «204. Per gli anni 2008, 2009, 2010 e  2011  i  redditi
          derivanti   da   lavoro   dipendente   prestato,   in   via
          continuativa  e  come  oggetto  esclusivo   del   rapporto,
          all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
          da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono
          a formare il reddito complessivo  per  l'importo  eccedente
          8.000 euro.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  21
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  recante  «Misure  di
          finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»: 
              «Art. 21. (Disposizioni varie in materia fiscale). - 1.
          Per la ristrutturazione delle reti distributive il  reddito
          di impresa degli esercenti  impianti  di  distribuzione  di
          carburante e' ridotto, a titolo di  deduzione  forfettaria,
          di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare
          lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma  1,  lettera
          a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917: 
              a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi; 
              b) 0,6 per cento dei ricavi oltre  lire  2  miliardi  e
          fino a lire 4 miliardi; 
              c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  650,
          recante   «Perfezionamento   e   revisione   del    sistema
          catastale»: 
              «Art.  27.  (Funzione  e   durata   dell'incarico   dei
          componenti delle commissioni  censuarie).  -  I  componenti
          delle commissioni censuarie hanno tutti identica  funzione;
          le   loro   deliberazioni   sono   indirizzate   unicamente
          all'applicazione  della   legge   in   base   all'obiettivo
          apprezzamento degli  elementi  di  giudizio,  esclusa  ogni
          considerazione di interessi territoriali, di categoria o di
          parte. 
              Essi restano  in  carica  sei  anni  e  possono  essere
          confermati,  seguendo  il   procedimento   previsto   dagli
          articoli 17, 19 e 24. Lo stesso procedimento si osserva ove
          si renda necessario far  luogo  a  sostituzioni  di  membri
          deceduti o comunque cessati dall'ufficio. 
              Chi surroga i componenti che hanno cessato dall'ufficio
          prima della ordinaria scadenza, rimane in  carica  fino  al
          termine stabilito per la rinnovazione della commissione». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  1,  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  recante
          «Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel  mese  di
          aprile 2009 e ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
          civile»: 
              «Art. 1. (Modalita' di attuazione del presente decreto;
          ambito oggettivo e  soggettivo).  -  1.  Le  ordinanze  del
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   ai    sensi
          dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,  n.
          225, necessarie per l'attuazione del presente decreto  sono
          emanate di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, per  quanto  attiene  agli  aspetti  di  carattere
          fiscale e finanziario. 
              2.  Le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge  24
          febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del  comma  1  del
          presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3,  hanno
          effetto esclusivamente con riferimento  al  territorio  dei
          comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  nella
          regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base
          dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal
          Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una
          intensita'  MSC  uguale  o  superiore   al   sesto   grado,
          identificati con il decreto  del  Commissario  delegato  16
          aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          89 del 17 aprile 2009. Le stesse  ordinanze  riguardano  le
          persone fisiche ivi residenti, le imprese  operanti  e  gli
          enti aventi sede nei predetti territori  alla  data  del  6
          aprile 2009. 
              3. Gli interventi di cui all'articolo 3,  comma  1,  ad
          eccezione  di  quelli  di  cui  alla  lettera  f),  possono
          riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
          dei comuni di cui al comma  2  del  presente  articolo,  in
          presenza di un nesso di causalita'  diretto  tra  il  danno
          subito e l'evento sismico, comprovato da  apposita  perizia
          giurata.». 
              - Si riporta il testo del comma  12,  dell'articolo  3,
          del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,
          recante  «Misure  di  contrasto  all'evasione   fiscale   e
          disposizioni urgenti in materia tributaria e  finanziaria»,
          come modificato dal presente decreto-legge: 
              «Art. 3. (Disposizioni in materia di servizio nazionale
          della riscossione). - 1-11 (omissis). 
              12. Per i ruoli consegnati fino al  30  settembre  2008
          alle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi
          del  comma  7,  le  comunicazioni  di  inesigibilita'  sono
          presentate entro il 30 settembre 2011. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il testo dei commi 4-quinquies e  4-sexies
          dell'articolo 36, del citato decreto-legge n. 248 del 2007,
          convertito, con modificazione, della legge n. 31 del  2008,
          come modificato dal presente decreto-legge: 
              «Art. 36. (Disposizioni in materia di  riscossione).  -
          1. -. 4-quater (omissis). 
              4-quinquies. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
          commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,
          e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3,  comma
          12,  del  decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248, si interpretano nel senso che le societa' che hanno
          aderito alla sanatoria prevista dal  predetto  articolo  1,
          commi 426 e 426-bis, della legge  n.  311  del  2004  e  la
          maggioranza   del   cui   capitale   sociale    e'    stata
          successivamente  acquistata  da   Equitalia   Spa   possono
          presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro  il
          30  settembre  2011,  le  comunicazioni  di  inesigibilita'
          relative a tutti i ruoli consegnati fino  al  30  settembre
          2008 e, entro tale termine, possono altresi'  integrare  le
          comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli  stessi
          ruoli, fino alla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
              4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilita',
          anche integrative,  il  cui  termine  di  presentazione  e'
          fissato  al  30  settembre  2011,   il   termine   previsto
          dall'articolo 19,  comma  3,  del  decreto  legislativo  13
          aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2011. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 19 del
          decreto legislativo 17  settembre  2007,  n.  164,  recante
          «Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai  mercati
          degli  strumenti  finanziari,  che  modifica  le  direttive
          85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE  e  abroga  la  direttiva
          93/22/CEE», come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 19. (Disposizioni finali e transitorie).  -  1-13
          (omissis). 
              14. Fino al 31 dicembre 2010, la riserva  di  attivita'
          di cui all'articolo 18del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  non  pregiudica  la
          possibilita' per i soggetti che, alla data del  31  ottobre
          2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di
          continuare a svolgere il servizio di  cui  all'articolo  1,
          comma 5, lettera f), del decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, senza detenere somme  di  denaro  o  strumenti
          finanziari di pertinenza dei clienti. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40, della legge  23
          dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica»: 
              «Art. 40. (Sistema di finanziamento CONSOB). -  1.  Nel
          quadro  dell'attivazione  di  un  processo   di   revisione
          dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale  per
          le societa' e  la  borsa  (CONSOB),  ai  fini  del  proprio
          autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del  tesoro
          entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere  dal  1995,
          il  fabbisogno  finanziario  per  l'esercizio   successivo,
          nonche' la previsione  delle  entrate,  realizzabili  nello
          stesso  esercizio,  per  effetto  dell'applicazione   delle
          contribuzioni di cui al comma 3. 
              2. 
              3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al
          comma 1, la CONSOB determina in  ciascun  anno  l'ammontare
          delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
          vigilanza.    Nella    determinazione    delle     predette
          contribuzioni la CONSOB adotta  criteri  di  parametrazione
          che tengono conto dei costi derivanti dal  complesso  delle
          attivita' svolte  relativamente  a  ciascuna  categoria  di
          soggetti. 
              3-bis. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' esonerato, fino  all'emanazione
          del testo unico previsto dall'articolo 8,  comma  1,  della
          legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  nelle  materie  di  cui
          all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti
          dalla normativa vigente relativi alle  comunicazioni  delle
          partecipazioni societarie detenute indirettamente. 
              4. Le determinazioni della CONSOB di  cui  al  comma  3
          sono rese esecutive con le procedure indicate dall'art.  1,
          nono comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con
          modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, e successive
          modificazioni. 
              5. Le contribuzioni di cui  al  comma  3  sono  versate
          direttamente alla CONSOB in deroga alla  legge  29  ottobre
          1984, n.  720  ,  e  successive  modificazioni,  e  vengono
          iscritti  in  apposita  voce  del  relativo   bilancio   di
          previsione. 
              6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste
          dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di
          cui all'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28  gennaio  1988,
          n. 43.». 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis  dell'articolo  9
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  recante
          «Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale», come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.   9.   (Rimborsi   fiscali    ultradecennali    e
          velocizzazione,  anche  attraverso  garanzie   della   Sace
          s.p.a.,  dei  pagamenti  da  parte  della  p.a.).   -   1-3
          (omissis). 
              3-bis. Per  gli  anni  2009  e  2010,  su  istanza  del
          creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e
          appalti, le regioni e gli enti  locali,  nel  rispetto  dei
          limiti  di  cui  agli  articoli   77-bis   e   77-ter   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  possono
          certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di
          ricezione dell'istanza, se il relativo credito  sia  certo,
          liquido ed  esigibile,  anche  al  fine  di  consentire  al
          creditore la cessione pro  soluto  a  favore  di  banche  o
          intermediari  finanziari  riconosciuti  dalla  legislazione
          vigente.  Tale  cessione  ha  effetto  nei  confronti   del
          debitore ceduto, a far data dalla predetta  certificazione,
          che puo' essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui
          il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto  escluda  la  cedibilita'   del   credito
          medesimo. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono disciplinate le modalita' di  attuazione  del
          presente comma.». 
              - Si riporta il testo del  comma  120  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2007)»  come   modificato   dal
          presente decreto-legge: 
              «Art. 1. (..) - 1-119 (omissis). 
              120. L'opzione per il  regime  speciale  e'  esercitata
          entro il termine del periodo d'imposta anteriore  a  quello
          dal quale  il  contribuente  intende  avvalersene,  con  le
          modalita'  che  saranno  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.  Per  il   periodo
          d'imposta successivo a quello in corso  alla  data  del  31
          dicembre  2009  l'opzione  per  il   regime   speciale   e'
          esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio
          del medesimo periodo d'imposta, anche nel  caso  in  cui  i
          requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel  predetto
          termine.  L'opzione  e'  irrevocabile  e  comporta  per  la
          societa'  l'assunzione  della  qualifica  di  «Societa'  di
          investimento immobiliare quotata» (SIIQ)  che  deve  essere
          indicata nella denominazione  sociale,  anche  nella  forma
          abbreviata, nonche' in tutti  i  documenti  della  societa'
          stessa. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia»: 
              «Art. 30. (Soci) - 1. Ogni socio ha un voto,  qualunque
          sia il numero delle azioni possedute. 
              2. Nessuno puo' detenere azioni in misura eccedente  lo
          0,50 per cento  del  capitale  sociale.  La  banca,  appena
          rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore
          la violazione  del  divieto.  Le  azioni  eccedenti  devono
          essere  alienate  entro  un   anno   dalla   contestazione;
          trascorso tale termine,  i  relativi  diritti  patrimoniali
          maturati  fino  all'alienazione  delle   azioni   eccedenti
          vengono acquisiti dalla banca. 
              3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica  agli
          organismi di investimento collettivo in  valori  mobiliari,
          per i quali valgono  i  limiti  previsti  dalla  disciplina
          propria di ciascuno di essi. 
              4. Il numero minimo dei soci non puo' essere  inferiore
          a duecento. Qualora tale numero  diminuisca,  la  compagine
          sociale deve essere reintegrata  entro  un  anno;  in  caso
          contrario, la banca e' posta in liquidazione. 
              5. Le delibere  del  consiglio  di  amministrazione  di
          rigetto delle domande di ammissione a socio debbono  essere
          motivate avuto riguardo all'interesse della societa',  alle
          prescrizioni  statutarie  e  allo   spirito   della   forma
          cooperativa. Il consiglio di amministrazione  e'  tenuto  a
          riesaminare la  domanda  di  ammissione  su  richiesta  del
          collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e
          integrato  con  un  rappresentante  dell'aspirante   socio.
          L'istanza di revisione deve essere presentata entro  trenta
          giorni   dal   ricevimento   della   comunicazione    della
          deliberazione e il  collegio  dei  probiviri  si  pronuncia
          entro trenta giorni dalla richiesta. 
              6. Coloro ai  quali  il  consiglio  di  amministrazione
          abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28-bis  del  citato
          decreto-legge   n.   248   del   2007,   convertito,    con
          modificazioni, della legge n. 31 del 2008: 
              «Art.   28-bis   (Differimento    del    termine    per
          l'alienazione delle partecipazioni  eccedenti  detenute  in
          banche popolari). - 1. Per i soggetti che alla data del  31
          dicembre 2007 detenevano  una  partecipazione  al  capitale
          sociale di banche popolari superiore alla  misura  prevista
          al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' differito  di  un
          anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di
          cui al citato comma 2 del medesimo articolo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  41  del  citato
          decreto-legge   n.   207   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009: 
              «Art. 41. (Proroghe di termini in materia  finanziaria.
          Proroga di  termini  in  materia  di  istruzione  e  misure
          relative all'attuazione della  Programmazione  cofinanziata
          dall'Unione europea per il periodo 2007-2013). -  1.  -  13
          (Omissis). 
              14. Il termine di un anno per l'adempimento del  dovere
          di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2,  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e'
          differito fino ad un anno qualora il superamento del limite
          previsto dalla predetta disposizione derivi  da  operazioni
          di concentrazione tra banche oppure fra investitori. 
              15. - 16-septiesdecies (Omissis). 
              - La legge 5  maggio  2009,  n.  42,  reca  «Delega  al
          Governo in materia di federalismo  fiscale,  in  attuazione
          dell'articolo 119 della Costituzione». 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 8 della
          legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  «Disposizioni  per
          l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla  Legge
          Costituzionale 18 ottobre 2001, n 3»: 
              «Art.   8.   (Attuazione   dell'articolo   120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo). - 1-5 (omissis). 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 37 del codice della
          navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942,  n.  327
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 37. (Concorso di piu' domande di concessione).  -
          Nel caso di piu' domande di concessione,  e'  preferito  il
          richiedente  che  offra  maggiori  garanzie   di   proficua
          utilizzazione della concessione e si proponga di  avvalersi
          di questa per un uso che, a giudizio  dell'amministrazione,
          risponda ad un piu' rilevante interesse pubblico. 
              Al fine della tutela  dell'ambiente  costiero,  per  il
          rilascio  di  nuove  concessioni  demaniali  marittime  per
          attivita'  turistico-ricreative  e'  data  preferenza  alle
          richieste  che   importino   attrezzature   non   fisse   e
          completamente amovibili. 
              Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza  di  cui
          ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  03  del
          decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  400,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante
          «Disposizioni per la determinazione dei canoni  relativi  a
          concessioni demaniali marittime»: 
              «Art.  03.  -  1.  I  canoni  annui   per   concessioni
          rilasciate o rinnovate con  finalita'  turistico-ricreative
          di aree, pertinenze demaniali marittime  e  specchi  acquei
          per i quali si  applicano  le  disposizioni  relative  alle
          utilizzazioni del demanio marittimo  sono  determinati  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
              a) classificazione, a decorrere dal  1°  gennaio  2007,
          delle aree, manufatti, pertinenze e  specchi  acquei  nelle
          seguenti categorie: 
              1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze  e  specchi
          acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad  uso
          pubblico ad alta valenza turistica; 
              2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze  e  specchi
          acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad  uso
          pubblico a normale valenza  turistica.  L'accertamento  dei
          requisiti di alta e normale valenza turistica e'  riservato
          alle  regioni  competenti  per   territorio   con   proprio
          provvedimento.  Nelle   more   dell'emanazione   di   detto
          provvedimento la categoria di riferimento e' da  intendersi
          la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate
          annue  rispetto  alle  previsioni  di  bilancio   derivanti
          dall'utilizzo  delle  aree,  pertinenze  e  specchi  acquei
          inseriti  nella  categoria  A  e'  devoluta  alle   regioni
          competenti per territorio; 
              b) misura del canone annuo determinata come segue: 
              1) per le concessioni  demaniali  marittime  aventi  ad
          oggetto aree e specchi acquei, per gli anni  2004,  2005  e
          2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge  e  non  operano  le
          disposizioni maggiorative di cui  ai  commi  21,  22  e  23
          dell'articolo 32 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni; a  decorrere  dal
          1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
          degli indici ISTAT maturati alla stessa data: 
              1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per  la
          categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per  la  categoria
          B; 
              1.2) area occupata con impianti  di  facile  rimozione:
          euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A;  euro  1,55
          al metro quadrato per la categoria B; 
              1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione:
          euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A;  euro  2,65
          al metro quadrato per la categoria B; 
              1.4)  euro  0,72  per  ogni  metro  quadrato  di   mare
          territoriale per specchi acquei o delimitati da  opere  che
          riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5  del
          testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095,
          e comunque entro 100 metri dalla costa; 
              1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra  100
          e 300 metri dalla costa; 
              1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre  300  metri
          dalla costa; 
              1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il
          posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi  al
          di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3); 
              2)  per  le  concessioni  comprensive   di   pertinenze
          demaniali  marittime  si  applicano,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2007, i seguenti criteri: 
              2.1)  per  le   pertinenze   destinate   ad   attivita'
          commerciali, terziario-direzionali e di produzione di  beni
          e  servizi,  il  canone  e'  determinato  moltiplicando  la
          superficie complessiva  del  manufatto  per  la  media  dei
          valori  mensili   unitari   minimi   e   massimi   indicati
          dall'Osservatorio del mercato immobiliare per  la  zona  di
          riferimento. L'importo  ottenuto  e'  moltiplicato  per  un
          coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi'  determinato
          e' ulteriormente ridotto  delle  seguenti  percentuali,  da
          applicare  per  scaglioni  progressivi  di  superficie  del
          manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0  per  cento;  oltre
          200 metri quadrati e fino a  500  metri  quadrati,  20  per
          cento; oltre 500  metri  quadrati  e  fino  a  1.000  metri
          quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60  per
          cento.  Qualora  i  valori  dell'Osservatorio  del  mercato
          immobiliare non siano  disponibili,  si  fa  riferimento  a
          quelli  del  piu'  vicino  comune  costiero   rispetto   al
          manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione; 
              2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per  gli
          anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti  alla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  non
          operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22
          e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre  2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre  2003,  n.  326,  e  successive  modificazioni;  a
          decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle  di  cui
          alla lettera b), numero 1); 
              c) riduzione dei canoni di cui alla  lettera  b)  nella
          misura del 50 per cento: 
              1)  in  presenza  di  eventi  dannosi  di   eccezionale
          gravita' che comportino una minore utilizzazione  dei  beni
          oggetto della concessione,  previo  accertamento  da  parte
          delle competenti autorita' marittime di zona; 
              2)  nel  caso  di   concessioni   demaniali   marittime
          assentite alle  societa'  sportive  dilettantistiche  senza
          scopo  di  lucro  affiliate   alle   Federazioni   sportive
          nazionali  con  l'esclusione  dei  manufatti  pertinenziali
          adibiti ad attivita' commerciali; 
              d) riduzione dei canoni di cui alla  lettera  b)  nella
          misura del 90 per cento  per  le  concessioni  indicate  al
          secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione
          e all'articolo 37  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
          codice della navigazione, di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
              e)  obbligo  per  i  titolari  delle   concessioni   di
          consentire il libero e gratuito accesso e transito, per  il
          raggiungimento della battigia antistante l'area  ricompresa
          nella concessione, anche al fine di balneazione; 
              f)  riduzione,  per  le   imprese   turistico-ricettive
          all'aria aperta, dei valori inerenti le  superfici  del  25
          per cento. 
              2.  Alla  determinazione   dei   canoni   annui   delle
          concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle  leggi
          sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 , e
          successive modificazioni, nonche'  di  quelli  relativi  ai
          cantieri navali di cui all'art. 2 del  R.D.L.  25  febbraio
          1924, n. 456 , convertito dalla legge 22 dicembre 1927,  n.
          2535, e successive  modificazioni,  e  di  quelli  comunque
          concernenti   attivita'   di   costruzione,   manutenzione,
          riparazione e demolizione di mezzi  di  trasporto  aerei  e
          navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio  1994,  con
          decreto del Ministro della marina mercantile,  adottato  di
          concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. 
              3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera  b),
          si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007,  anche  alle
          concessioni dei beni del demanio marittimo e  di  zone  del
          mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione  e  la
          gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. 
              4. I canoni annui relativi alle  concessioni  demaniali
          marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla
          effettiva utilizzazione del bene oggetto della  concessione
          se  l'utilizzazione  e'  inferiore  all'anno,  purche'  non
          sussistano strutture che permangono oltre la  durata  della
          concessione stessa. 
              4-bis.  Ferme   restando   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente
          articolo possono  avere  durata  superiore  a  sei  anni  e
          comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entita'
          e della rilevanza economica delle  opere  da  realizzare  e
          sulla base  dei  piani  di  utilizzazione  delle  aree  del
          demanio marittimo predisposti dalle regioni.». 
              - Si riporta il testo del  comma  112  dell'articolo  3
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2008),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 3. (..) - 1-111 (omissis). 
              112. Per l'anno 2010, il personale appartenente a Poste
          italiane Spa, gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma
          delle poste e  delle  telecomunicazioni,  ed  il  personale
          dell'Istituto poligrafico e Zecca  dello  Stato  Spa,  gia'
          dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca  dello  Stato,
          il   cui   comando   presso    uffici    delle    pubbliche
          amministrazioni e' stato gia' prorogato per l'anno 2007  ai
          sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma  534,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  dell'articolo  1,  comma
          6-quater, del  decreto-legge  28  dicembre  2006,  n.  300,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2007, n.  17,  puo'  essere  inquadrato,  nei  ruoli  delle
          amministrazioni presso cui presta servizio in posizione  di
          comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33  e
          34-bis del  predetto  decreto,  nei  limiti  dei  posti  di
          organico.  I  relativi  provvedimenti   di   comando   sono
          prorogati  fino  alla  conclusione   delle   procedure   di
          inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il testo del  comma  758  dell'articolo  1
          della citata legge  n.  296  del  2006  (legge  finanziaria
          2007): 
              «758. Le risorse del Fondo di  cui  al  comma  755,  al
          netto delle  prestazioni  erogate,  della  valutazione  dei
          maggiori oneri derivanti dall'esonero  dal  versamento  del
          contributo di cui all'articolo 10,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  come  modificato  dal
          comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni
          alle   forme   pensionistiche    complementari    derivanti
          dall'applicazione  della  presente  disposizione,   nonche'
          dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  8
          del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,
          come da ultimo sostituito  dal  comma  766,  nonche'  degli
          oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli
          importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al
          finanziamento dei relativi interventi, e in ogni  caso  nei
          limiti delle risorse accertate con il procedimento  di  cui
          al  comma  759.  Al  fine  di   garantire   la   tempestiva
          attivazione  del  finanziamento  in  corso   d'anno   degli
          interventi previsti nel predetto elenco 1,  e'  consentito,
          per l'anno  2007,  l'utilizzo  di  una  parte  delle  quote
          accantonate per ciascun intervento, nel limite  di  importi
          corrispondenti a effetti in termini di indebitamento  netto
          pari  all'ottanta  per  cento  di  quelli  determinati  nel
          medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009  e'  consentito
          l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun
          intervento, nel limite di importi corrispondenti a  effetti
          in termini di indebitamento  netto  pari  al  settanta  per
          cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  43  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
              «Art. 43. (Rappresentativita' sindacale ai  fini  della
          contrattazione  collettiva).  -  1.  L'ARAN  ammette   alla
          contrattazione  collettiva  nazionale   le   organizzazioni
          sindacali  che  abbiano  nel  comparto  o   nell'area   una
          rappresentativita'  non   inferiore   al   5   per   cento,
          considerando a tal fine la media tra il dato associativo  e
          il dato elettorale. Il dato associativo e'  espresso  dalla
          percentuale delle deleghe per il versamento dei  contributi
          sindacali  rispetto  al  totale  delle  deleghe  rilasciate
          nell'ambito considerato. Il  dato  elettorale  e'  espresso
          dalla percentuale dei voti ottenuti  nelle  elezioni  delle
          rappresentanze unitarie del personale, rispetto  al  totale
          dei voti espressi nell'ambito considerato. 
              2. Alla  contrattazione  collettiva  nazionale  per  il
          relativo  comparto   o   area   partecipano   altresi'   le
          confederazioni  alle  quali  le  organizzazioni   sindacali
          ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
          siano affiliate. 
              3.   L'ARAN   sottoscrive   i   contratti    collettivi
          verificando     previamente,     sulla      base      della
          rappresentativita'   accertata   per   l'ammissione    alle
          trattative ai sensi del  comma  1,  che  le  organizzazioni
          sindacali   che   aderiscono   all'ipotesi    di    accordo
          rappresentino nel loro complesso almeno  il  51  per  cento
          come media tra  dato  associativo  e  dato  elettorale  nel
          comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento
          del dato elettorale nel medesimo ambito. 
              4-13 (omissis)». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  65  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  recante  «Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni»,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  65  (Adeguamento  ed  efficacia  dei   contratti
          collettivi vigenti). - 1. Entro il  31  dicembre  2010,  le
          parti adeguano i contratti collettivi  integrativi  vigenti
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  alle
          disposizioni  riguardanti  la  definizione   degli   ambiti
          riservati, rispettivamente, alla contrattazione  collettiva
          e alla legge, nonche' a quanto previsto dalle  disposizioni
          del Titolo III del presente decreto. 
              2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1,
          i contratti collettivi integrativi  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto  cessano  la  loro
          efficacia dal 1° gennaio  2011  e  non  sono  ulteriormente
          applicabili. 
              3. In  via  transitoria,  con  riferimento  al  periodo
          contrattuale immediatamente successivo a quello  in  corso,
          definiti i comparti e le aree di  contrattazione  ai  sensi
          degli articoli 40, comma 2, e  41,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come   sostituiti,
          rispettivamente,  dagli  articoli  54  e  56  del  presente
          decreto   legislativo,   l'ARAN   avvia    le    trattative
          contrattuali  con  le   organizzazioni   sindacali   e   le
          confederazioni rappresentative. In deroga all'articolo  42,
          comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del  2001,
          sono  prorogati  gli  organismi   di   rappresentanza   del
          personale anche se le relative elezioni  siano  state  gia'
          indette. Le  elezioni  relative  al  rinnovo  dei  predetti
          organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento
          ai nuovi comparti di contrattazione, entro il  30  novembre
          2010. 
              4.  Relativamente  al  comparto  regioni  e   autonomie
          locali, i termini di cui  ai  commi  1  e  2  sono  fissati
          rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre  2012,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4. 
              5.  Le  disposizioni   relative   alla   contrattazione
          collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo
          si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  24  della  citata
          legge n. 42 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 24. (Ordinamento transitorio di Roma capitale  ai
          sensi dell'articolo 114, terzo comma, della  Costituzione).
          - 1. In sede di  prima  applicazione,  fino  all'attuazione
          della disciplina delle citta'  metropolitane,  il  presente
          articolo detta norme  transitorie  sull'ordinamento,  anche
          finanziario, di Roma capitale. 
              2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali
          confini sono quelli  del  comune  di  Roma,  e  dispone  di
          speciale   autonomia,    statutaria,    amministrativa    e
          finanziaria,  nei  limiti  stabiliti  dalla   Costituzione.
          L'ordinamento di Roma capitale e' diretto  a  garantire  il
          miglior assetto delle  funzioni  che  Roma  e'  chiamata  a
          svolgere quale sede  degli  organi  costituzionali  nonche'
          delle rappresentanze diplomatiche degli Stati  esteri,  ivi
          presenti presso la Repubblica  italiana,  presso  lo  Stato
          della  Citta'  del  Vaticano  e   presso   le   istituzioni
          internazionali. 
              3. Oltre a quelle attualmente spettanti  al  comune  di
          Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti  funzioni
          amministrative: 
              a)  concorso  alla  valorizzazione  dei  beni  storici,
          artistici, ambientali e fluviali,  previo  accordo  con  il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
              b) sviluppo economico e sociale di  Roma  capitale  con
          particolare riferimento al settore produttivo e turistico; 
              c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; 
              d) edilizia pubblica e privata; 
              e) organizzazione e funzionamento dei  servizi  urbani,
          con particolare riferimento al trasporto pubblico  ed  alla
          mobilita'; 
              f)  protezione  civile,  in   collaborazione   con   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio; 
              g) ulteriori funzioni conferite  dallo  Stato  e  dalla
          regione Lazio, ai sensi dell' articolo 118, secondo  comma,
          della Costituzione. 
              4. L'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  3  e'
          disciplinato  con  regolamenti   adottati   dal   consiglio
          comunale,  che  assume  la   denominazione   di   Assemblea
          capitolina, nel rispetto della  Costituzione,  dei  vincoli
          comunitari ed internazionali, della legislazione statale  e
          di quella regionale nel rispetto dell'articolo  117,  sesto
          comma,  della  Costituzione  nonche'  in   conformita'   al
          principio   di   funzionalita'   rispetto   alle   speciali
          attribuzioni  di  Roma  capitale.  L'Assemblea  capitolina,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo di cui al comma  5,  approva,  ai  sensi  dell'
          articolo 6, commi 2, 3 e 4, del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  con   particolare
          riguardo al decentramento municipale, lo  statuto  di  Roma
          capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
          della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Con uno o  piu'  decreti  legislativi,  adottati  ai
          sensi  dell'articolo  2,  sentiti  la  regione  Lazio,   la
          provincia di Roma e il  comune  di  Roma,  e'  disciplinato
          l'ordinamento  transitorio,  anche  finanziario,  di   Roma
          capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) specificazione delle funzioni di cui al  comma  3  e
          definizione delle modalita' per  il  trasferimento  a  Roma
          capitale delle relative risorse umane e dei mezzi; 
              b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni  di  legge
          per il finanziamento dei comuni, assegnazione di  ulteriori
          risorse a Roma capitale,  tenendo  conto  delle  specifiche
          esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo  di  capitale
          della Repubblica, previa la loro determinazione  specifica,
          e delle funzioni di cui al comma 3. 
              6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura  i
          raccordi   istituzionali,    il    coordinamento    e    la
          collaborazione di Roma capitale con lo  Stato,  la  regione
          Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
          di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e'  disciplinato
          lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 
              7. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  5,  con
          riguardo all'attuazione dell' articolo  119,  sesto  comma,
          della Costituzione,  stabilisce  i  principi  generali  per
          l'attribuzione  alla  citta'  di   Roma,   capitale   della
          Repubblica, di un  proprio  patrimonio,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
              a)  attribuzione  a  Roma  capitale  di  un  patrimonio
          commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; 
              b) trasferimento, a titolo gratuito,  a  Roma  capitale
          dei beni appartenenti al patrimonio dello  Stato  non  piu'
          funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale,  in
          conformita' a quanto previsto dall' articolo 19,  comma  1,
          lettera d). 
              8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
          contenute nel decreto legislativo  adottato  ai  sensi  del
          comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
          espressamente.  Per  quanto  non  disposto   dal   presente
          articolo, continua ad applicarsi  a  Roma  capitale  quanto
          previsto con riferimento ai comuni dal  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              9. A seguito  dell'attuazione  della  disciplina  delle
          citta' metropolitane e a decorrere  dall'istituzione  della
          citta' metropolitana di Roma capitale, le  disposizioni  di
          cui al presente articolo si intendono riferite alla  citta'
          metropolitana di Roma capitale. 
              10. Per la citta' metropolitana  di  Roma  capitale  si
          applica l'articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere  b)
          e c), e del comma 6, lettera d). La citta' metropolitana di
          Roma   capitale,   oltre   alle   funzioni   della   citta'
          metropolitana, continua a svolgere le funzioni  di  cui  al
          presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3-quater,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  recante
          «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria»: 
              «Art.  13.  (Misure  per  valorizzare   il   patrimonio
          residenziale pubblico). - 1 - 3-ter (omissis). 
              3-quater. Presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
          la promozione dello sviluppo del territorio.  La  dotazione
          del fondo e' stabilita in 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e  30  milioni  di
          euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
          concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
          enti  destinatari   nei   rispettivi   territori   per   il
          risanamento e  il  recupero  dell'ambiente  e  lo  sviluppo
          economico dei territori  stessi.  Alla  ripartizione  delle
          risorse e  all'individuazione  degli  enti  beneficiari  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze in coerenza con apposito atto  di  indirizzo  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Al relativo onere  si  provvede,  quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero e, quanto a  30  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2009, 2010  e  2011,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  fondo  per
          interventi strutturali di politica economica, di  cui  all'
          articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189  ,
          recante «Disposizioni urgenti  per  il  contenimento  della
          spesa sanitaria e in materia di regolazioni  contabili  con
          le autonomie locali»: 
              «Art. 6.  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).  -  1
          (omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo  del  Fondo  per  le
          finalita' di cui al primo periodo si provvede  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 222, della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge  finanziaria  2010)»,  come  modificato  dalla
          presente decreto: 
              «Art. 2 (Disposizioni diverse) - 1 - 221 (omissis). 
              222.   A   decorrere   dal   1°   gennaio   2010,    le
          amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, incluse  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  e   le   agenzie,   anche   fiscali,   comunicano
          annualmente all'Agenzia del demanio, entro il  31  gennaio,
          la previsione triennale: a) del loro fabbisogno  di  spazio
          allocativo; b) delle superfici da esse  occupate  non  piu'
          necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
          all'Agenzia  del  demanio,  entro  il  31  marzo  2011,  le
          istruttorie in corso per reperire  immobili  in  locazione.
          L'Agenzia del demanio,  verificata  la  corrispondenza  dei
          fabbisogni comunicati con  gli  obiettivi  di  contenimento
          della spesa pubblica di cui agli articoli 1,  commi  204  e
          seguenti,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296,   e
          successive modificazioni, nonche' 74 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
          accerta l'esistenza di immobili da  assegnare  in  uso  fra
          quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
          comuni d'investimento immobiliare di cui  all'  articolo  4
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  e
          successive modificazioni; b)  verifica  la  congruita'  del
          canone degli immobili di  proprieta'  di  terzi,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 479, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266, individuati dalle predette amministrazioni  tramite
          indagini di mercato; c) stipula i  contratti  di  locazione
          ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno,  quelli  in
          scadenza sottoscritti  dalle  predette  amministrazioni  e,
          salvo quanto previsto alla lettera d), adempie  i  predetti
          contratti;   d)   consegna   gli   immobili   locati   alle
          amministrazioni  interessate  che,  per  il  loro   uso   e
          custodia, ne  assumono  ogni  responsabilita'  e  onere.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni  contratto  di
          locazione  di  immobili  non  stipulato  dall'Agenzia   del
          demanio.  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di
          immobili  assegnati  alle  predette  amministrazioni  dello
          Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie  da
          assegnare al fondo, le predette amministrazioni  comunicano
          annualmente al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          l'importo dei canoni locativi. Le risorse  del  fondo  sono
          impiegate dall'Agenzia del demanio  per  il  pagamento  dei
          canoni di locazione. Per le  finalita'  di  cui  al  citato
          articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge  n.  296  del
          2006,   e    successive    modificazioni,    le    predette
          amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
          30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta'  di
          terzi utilizzati a qualsiasi titolo.  Sulla  base  di  tali
          comunicazioni l'Agenzia del demanio  elabora  un  piano  di
          razionalizzazione   degli   spazi,   trasmettendolo    alle
          amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1º
          gennaio 2010, fermo restando quanto previsto  dall'articolo
          2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
          le amministrazioni  interessate  comunicano  semestralmente
          all'Agenzia  del   demanio   gli   interventi   manutentivi
          effettuati sia sugli immobili di  proprieta'  dello  Stato,
          alle  medesime  in  uso  governativo,  sia  su  quelli   di
          proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo,  nonche'
          l'ammontare  dei  relativi  oneri.  Gli  stanziamenti  alle
          singole amministrazioni per gli interventi di  manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  a  decorrere   dall'esercizio
          finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
          comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  618,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   legge,   tutte   le
          amministrazioni pubbliche di  cui  al  citato  articolo  1,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e
          successive modificazioni, che  utilizzano  o  detengono,  a
          qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato  o  di
          proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,  trasmettono  al
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro l'elenco identificativo dei predetti  beni  ai  fini
          della redazione del rendiconto patrimoniale dello  Stato  a
          prezzi di mercato  previsto  dall'  articolo  6,  comma  8,
          lettera  e),  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43,  e  del
          conto generale del  patrimonio  dello  Stato  di  cui  all'
          articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  279.
          Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello  di
          trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al
          citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165
          del  2001,  e  successive  modificazioni,   comunicano   le
          eventuali   variazioni    intervenute.    Qualora    emerga
          l'esistenza di immobili di proprieta' dello  Stato  non  in
          gestione dell'Agenzia del  demanio,  gli  stessi  rientrano
          nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze  l'obbligo  di  comunicazione
          puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai  fini  della
          redazione dei  predetti  conti  patrimoniali.  In  caso  di
          inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione  e  di
          trasmissione,  l'Agenzia  del  demanio   ne   effettua   la
          segnalazione alla Corte dei conti.  Con  provvedimento  del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'Elenco 1 allegato alla citata  legge  n.
          191 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
            

         Parte di provvedimento in formato grafico

              - La legge 10 ottobre 1990, n. 287, reca «Norme per  la
          tutela della concorrenza e del mercato». 
              - La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca «Norme per la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle Autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita'». 
              - La legge 31 luglio 1997, n.  249,  reca  «Istituzione
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo». 
              - Si riporta la Tabella A del  decreto  legislativo  26
          ottobre  1995,  n.  504,   recante   «Testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative», come modificata dalla presente legge: 
            

         Parte di provvedimento in formato grafico

              - Si  riporta  il  testo  del  comma  181,  182  e  183
          dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007: 
              «181. Nello stato di  previsione  del  Ministero  della
          difesa e' istituito un fondo con lo  stanziamento  di  euro
          104.655.000  a  decorrere  dall'anno  2008,  destinato   al
          pagamento dell'accisa  sui  prodotti  energetici  impiegati
          dalle  Forze  armate  nazionali  diverse  dal  Corpo  della
          Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto -
          Guardia costiera, per gli usi consentiti. Con  decreto  del
          Ministro della difesa, da comunicare,  anche  con  evidenze
          informatiche, al Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
          competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
          si provvede alla ripartizione del fondo tra  le  pertinenti
          unita' previsionali di base dello stato di  previsione  del
          predetto Ministero. 
              182.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con  lo
          stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall'anno  2008,
          destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti  energetici
          impiegati dal Corpo della Guardia di finanza  per  gli  usi
          consentiti. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze da comunicare,  anche  con  evidenze  informatiche,
          alle competenti Commissioni parlamentari e alla  Corte  dei
          conti, si provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra  le
          pertinenti unita'  previsionali  di  base  dello  stato  di
          previsione del predetto Ministero. 
              183.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei
          trasporti e' istituito un fondo,  con  lo  stanziamento  di
          euro 2.500.000 a decorrere  dall'anno  2008,  destinato  al
          pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal
          Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per gli
          usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti,  da
          emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, si provvede alla  ripartizione
          del fondo tra le pertinenti  unita'  previsionali  di  base
          dello stato di previsione del predetto Ministero.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  70  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59»: 
              «Art. 70. (Bilancio e finanziamento). - 1.  Le  entrate
          delle agenzie fiscali sono costituite da: 
              a) i finanziamenti erogati in  base  alle  disposizioni
          dell'articolo 59 del presente decreto legislativo a  carico
          del bilancio dello Stato; 
              b) i corrispettivi per i servizi  prestati  a  soggetti
          pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali  per
          le prestazioni che non rientrano nella convenzione  di  cui
          all'articolo 59; 
              c) altri proventi patrimoniali e di gestione. 
              2. I finanziamenti di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
          vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento
          dei livelli  di  adempimento  fiscale  e  del  recupero  di
          gettito nella lotta all'evasione. I  finanziamenti  vengono
          accreditati a ciascuna  Agenzia  su  apposita  contabilita'
          speciale soggetta  ai  vincoli  del  sistema  di  tesoreria
          unica. 
              3. Le agenzie, che possono  stipulare  convenzioni  con
          aziende  di  credito  per  la  gestione  del  servizio   di
          tesoreria, non hanno facolta' di accendere  mutui,  ne'  di
          adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per
          le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per la
          gestione del servizio di tesoreria. 
              4. In sede di prima attuazione i finanziamenti  di  cui
          alla lettera a) del comma 1  sono  determinati  sulla  base
          delle assegnazioni di  bilancio  iscritte  nello  stato  di
          previsione   del   ministero   delle   finanze    destinate
          all'espletamento  delle  funzioni  trasferite  a   ciascuna
          agenzia. 
              5. Il comitato di gestione delibera il  regolamento  di
          contabilita', che e' sottoposto al ministro  delle  finanze
          secondo le disposizioni dell'articolo 60. Il regolamento si
          conforma,  nel  rispetto  delle  disposizioni  generali  in
          materia  di  contabilita'  pubblica  e   anche   prevedendo
          apposite note di raccordo della contabilita' aziendale,  ai
          principi desumibili dagli  articoli  2423  e  seguenti  del
          codice civile. 
              6. Le agenzie fiscali non possono impegnare  o  erogare
          spese eccedenti le entrate. I piani di investimento  e  gli
          impegni  a  carattere  pluriennale  devono  conformarsi  al
          limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla
          legge finanziaria  e  dalle  altre  entrate  proprie  delle
          agenzie fiscali. 
              - Si riporta la Tabella C della citata legge n. 191 del
          2009: 
              «Tabella C - Stanziamenti autorizzati  in  relazione  a
          disposizioni di  legge  la  cui  quantificazione  annua  e'
          demandata alla legge finanziaria. 
              N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla  presente
          tabella riportano il riferimento alla  unita'  previsionale
          di  base,  con  il  relativo  codice,  sotto  la  quale  e'
          ricompreso il capitolo. 
                
                
            

         Parte di provvedimento in formato grafico

              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          1° ottobre 2005, n.  202,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30  novembre  2005,  n.  244,  recante  «Misure
          urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria»: 
              «Art. 5. (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1.
          L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
          ed altri prodotti avicoli freschi per un  quantitativo  non
          superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20  milioni
          di euro, da destinare ad aiuti alimentari. 
              2. Il Ministro delle politiche  agricole  e  forestali,
          con decreto  di  natura  non  regolamentare,  determina  le
          modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte  di
          AGEA delle carni di cui al comma 1. 
              3. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  1,
          pari a 20 milioni di euro per  l'anno  2005,  si  provvede,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2005,
          allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni  di
          euro, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno,
          quanto a 8 milioni di euro,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero degli affari esteri, e, quanto  a  7  milioni  di
          euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
              3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e  fino  al  31
          ottobre 2006, a  favore  degli  allevatori  avicoli,  delle
          imprese di macellazione e trasformazione di  carne  avicola
          nonche'  mangimistiche  operanti  nella  filiera  e   degli
          esercenti attivita'  di  commercio  all'ingrosso  di  carni
          avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti  e
          ai versamenti  tributari,  nonche'  il  pagamento  di  ogni
          contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
          compresa la quota a carico dei dipendenti,  senza  aggravio
          di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si  fa  luogo  al
          rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi  per
          il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
          creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
          essere dall'Istituto di servizi  per  il  mercato  agricolo
          alimentare (ISMEA). 
              3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e'  autorizzata
          la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2006  e  di  8
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2007.  Al
          relativo onere si provvede, quanto  a  2  milioni  di  euro
          annui  a  decorrere  dal  2006,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,  per  le
          finalita' di cui all'articolo  1,  comma  2,  del  medesimo
          decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
          della proiezione per il medesimo  anno  dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2005,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 
              3-quater. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali,  e'  autorizzato  a  concedere  contributi   per
          l'accensione  di  mutui   per   la   riconversione   e   la
          ristrutturazione delle imprese coinvolte  nella  situazione
          di  emergenza  della  filiera  avicola,  ivi  compresi  gli
          allevamenti avicoli e  le  imprese  di  macellazione  e  di
          trasformazione di carne avicola o di  prodotti  a  base  di
          carne  avicola.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2006 e  2007.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo  periodo,  del
          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  relativa  al
          Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, recante
          «Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica»: 
              «Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30
          dicembre 2004", indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          "terza  rata",  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: "31 maggio 2005» e «30 settembre 2005"; 
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  "30
          giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
          integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
          ottobre 2005"; 
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:  "30  giugno
          2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005". 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della
          legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  «Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2008»: 
              «Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2-8 (omissis)». 
              -  La  direttiva  2008/118/CE   reca   «Direttiva   del
          Consiglio relativa al regime generale delle  accise  e  che
          abroga la direttiva 92/12/CEE». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 della  legge  12
          giugno 1990, n.  146,  recante  «Norme  sull'esercizio  del
          diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
          salvaguardia dei diritti della  persona  costituzionalmente
          tutelati.  Istituzione  della   Commissione   di   garanzia
          dell'attuazione  della  legge»,   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 12. (..) - 1. E'  istituita  una  Commissione  di
          garanzia dell'attuazione della legge, al fine  di  valutare
          l'idoneita'   delle   misure   volte   ad   assicurare   il
          contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero  con
          il godimento dei diritti della persona,  costituzionalmente
          tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1. 
              2. La Commissione e' composta da nove  membri,  scelti,
          su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati  e
          del Senato della Repubblica,  tra  esperti  in  materia  di
          diritto  costituzionale,  di  diritto  del  lavoro   e   di
          relazioni  industriali,  e   nominati   con   decreto   del
          Presidente della  Repubblica;  essa  puo'  avvalersi  della
          consulenza  di  esperti  di  organizzazione   dei   servizi
          pubblici essenziali interessati dal conflitto,  nonche'  di
          esperti che si siano particolarmente distinti nella  tutela
          degli utenti. La Commissione si avvale di personale,  anche
          con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
          in posizione di comando o fuori  ruolo,  adottando  a  tale
          fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si
          applica la disposizione di cui all'articolo 17,  comma  14,
          della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.  La   Commissione
          individua, con  propria  deliberazione,  i  contingenti  di
          personale di cui avvalersi nel  limite  massimo  di  trenta
          unita'. Il personale in servizio presso la  Commissione  in
          posizione di  comando  o  fuori  ruolo  conserva  lo  stato
          giuridico e il  trattamento  economico  fondamentale  delle
          amministrazioni di provenienza, a carico di queste  ultime.
          Allo stesso personale spettano un'indennita'  nella  misura
          prevista per il personale dei ruoli  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  nonche'  gli  altri  trattamenti
          economici  accessori  previsti  dai  contratti   collettivi
          nazionali di lavoro. I trattamenti  accessori  gravano  sul
          fondo di cui al  comma  5.  Non  possono  far  parte  della
          Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre
          cariche  pubbliche  elettive,  ovvero  cariche  in  partiti
          politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni  di
          datori di lavoro, nonche' coloro che abbiano comunque con i
          suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di
          erogazione di servizi  pubblici  rapporti  continuativi  di
          collaborazione o di consulenza. 
              3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; e'
          nominata per sei  anni  e  i  suoi  membri  possono  essere
          confermati una sola volta. 
              4. La Commissione stabilisce le modalita'  del  proprio
          funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e
          informazioni   dalle   pubbliche   amministrazioni,   dalle
          organizzazioni sindacali e  dalle  imprese,  nonche'  dalle
          associazioni degli utenti dei servizi pubblici  essenziali.
          Puo' avvalersi, altresi',  delle  attivita'  del  Consiglio
          nazionale dell'economia e del  lavoro  (CNEL),  nonche'  di
          quelle  degli  Osservatori  del  mercato   del   lavoro   e
          dell'Osservatorio del pubblico impiego. 
              5. La Commissione provvede all'autonoma gestione  delle
          spese relative al proprio funzionamento, nei  limiti  degli
          stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale
          scopo  nel  bilancio  dello  Stato.  Il  rendiconto   della
          gestione finanziaria e' soggetto al controllo  della  Corte
          dei conti. Le norme  dirette  a  disciplinare  la  gestione
          delle  spese,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla
          contabilita'  generale  dello  Stato,  sono  approvate  con
          decreto del Presidente  della  Repubblica  da  emanarsi  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
          predetta Commissione. 
              6. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni
          1990, 1991 e  1992,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1990-1992,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno   1990
          all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  «Norme  dirette  a
          garantire il funzionamento dei servizi pubblici  essenziali
          nell'ambito  della  tutela  del  diritto  di   sciopero   e
          istituzione della Commissione per  le  relazioni  sindacali
          nei  servizi  pubblici».  Il   Ministro   del   tesoro   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   212
          dell'articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009: 
              «Art. 2. (Disposizioni diverse). - 1-211 (omissis). 
              212. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all' articolo 9, comma 1, le parole:  «le  esenzioni
          previste»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «quanto
          previsto»; 
              b) all'articolo 10: 
              1) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
              2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
              "6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo 23  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          gli atti del processo sono soggetti soltanto  al  pagamento
          del contributo unificato, nonche' delle spese  forfetizzate
          secondo l'importo  fissato  all'articolo  30  del  presente
          testo unico. Nelle controversie di cui  all'articolo  unico
          della  legge  2  aprile  1958,   n.   319,   e   successive
          modificazioni, e in quelle in  cui  si  applica  lo  stesso
          articolo, e' in ogni caso dovuto  il  contributo  unificato
          per i processi dinanzi alla Corte di cassazione"; 
              c) all' articolo 13: 
              1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              "2.  Per  i  processi  di  esecuzione  immobiliare   il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  200.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro
          30. Per i processi di opposizione agli  atti  esecutivi  il
          contributo dovuto e' pari a euro 120"; 
              2) al comma 2-bis, sono premesse  le  seguenti  parole:
          "Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,"; 
              3) il comma 4 e' abrogato. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 1  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,
          recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria  e
          finanziaria», come modificato dal presente decreto-legge: 
              «Art.  1.  (Accertamento,  contrasto  all'evasione   ed
          all'elusione      fiscale,      nonche'       potenziamento
          dell'Amministrazione   economico-finanziaria).    -    1-16
          (omissis). 
              17.  Al  fine  di  ridurre  gli  oneri  derivanti   dal
          funzionamento  degli  organismi  collegiali  la   struttura
          interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma  1,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato  di
          coordinamento  del   Servizio   consultivo   ed   ispettivo
          tributario,  il  Comitato  di  indirizzo  strategico  della
          Scuola superiore dell'economia e delle finanze  nonche'  la
          Commissione consultiva per la riscossione  sono  soppressi.
          L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52,  comma
          37, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  e  successive
          modificazioni,  e'  soppressa.  L'autorizzazione  di  spesa
          prevista   per   l'attivita'   della    Scuola    superiore
          dell'economia e delle finanze dall'articolo  4,  comma  61,
          secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n.  350,  e'
          ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta'  delle  risorse
          finanziarie  previste  dall'anzidetta   autorizzazione   di
          spesa, come  ridotta  dal  presente  periodo,  puo'  essere
          utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'affidamento,   anche   a   societa'   specializzate,   di
          consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il  riordino
          dell'amministrazione economico-finanziaria e,  fino  al  31
          dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio
          e  di  ricerca  connesse  al  completo  svolgimento   delle
          attivita' indicate nella legge 5  maggio  2009,  n.  42,  e
          nella legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              18-19 (omissis)». 
              - Si riporta il testo  del  comma  98  dell'articolo  2
          della citata legge n. 191 del 2009, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 2. (Disposizioni diverse). - 1-97 (omissis). 
              98. Lo Stato e' autorizzato ad anticipare alle  regioni
          interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per
          squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di
          euro, la liquidita' necessaria per l'estinzione dei  debiti
          sanitari cumulativamente registrati  fino  al  31  dicembre
          2005 anche a seguito di accertamenti in  sede  contenziosa,
          con contestuale estinzione entro  il  31  maggio  2010  dei
          relativi procedimenti pendenti. All'erogazione si provvede,
          fermi restando gli equilibri programmati dei  trasferimenti
          di cassa al settore sanitario, anche in tranche successive,
          a  seguito  dell'accertamento  definitivo  e  completo  del
          debito sanitario non coperto da parte della regione, con il
          supporto dell'advisor contabile, in attuazione  del  citato
          piano  di  rientro,  e  della  predisposizione,  da   parte
          regionale,   di    misure    legislative    di    copertura
          dell'ammortamento  della  predetta  liquidita',  idonee   e
          congrue. La regione  interessata  e'  tenuta,  in  funzione
          delle  risorse  trasferite  dallo  Stato,   alla   relativa
          restituzione, comprensiva di interessi, in un  periodo  non
          superiore a trent'anni. Gli importi cosi' determinati  sono
          acquisiti in appositi capitoli del  bilancio  dello  Stato.
          Con apposito contratto tra  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e la regione  interessata  sono  definite  le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini  ivi
          stabiliti al versamento delle rate di ammortamento  dovute,
          sia le modalita' di recupero delle medesime somme da  parte
          del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   sia
          l'applicazione  di  interessi  moratori.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all' articolo 1, comma 796, lettera e),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 luglio 1991,  n.  195,  recante  "Provvedimenti  in
          favore  delle  popolazioni  delle  province  di   Siracusa,
          Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed
          altre disposizioni in  favore  delle  zone  danneggiate  da
          eccezionali avversita'  atmosferiche  dal  giugno  1990  al
          gennaio 1991»: 
              «Art. 6. - 1. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'
          degli interventi di competenza, il Fondo per la  protezione
          civile e' integrato della somma di lire  215  miliardi  per
          l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli  anni
          1992 e 1993. A decorrere  dall'anno  1994  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge  5
          agosto 1978, n. 468 , come sostituito dalla legge 23 agosto
          1988, n. 362. 
              2.  Al  fine  di  consentire  il  completamento   degli
          interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici e  da
          movimenti franosi, ivi compresi quelli del  5  maggio  1990
          relativi  alla  regione  Basilicata,  il   Fondo   per   la
          protezione civile e' integrato  di  lire  50  miliardi  per
          l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno  degli  anni
          1992 e  1993.  La  somma  annua  di  lire  30  miliardi  e'
          destinata agli interventi urgenti  ai  sensi  del  D.L.  26
          gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L.
          27 marzo 1987, n. 120, per i gravi  dissesti  idrogeologici
          in atto e per i movimenti franosi. 
              2-bis. Per gli eventi sismici del 5 maggio  1990  e  26
          maggio 1991 relativi alla regione Basilicata,  al  fine  di
          assicurare  le  condizioni  di  sicurezza   degli   edifici
          pubblici,  con  priorita'  per  l'edilizia  scolastica,  e'
          avviato con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, un
          programma di  adeguamento  antisismico.  Ove  il  costo  di
          adeguamento  superi   l'80   per   cento   del   costo   di
          ricostruzione e' ammessa la demolizione e la  ricostruzione
          dell'edificio.  Per  l'attuazione  di  tale  programma   e'
          autorizzata, a carico dello stanziamento di cui al comma 2,
          la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di  lire  20
          miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. 
              3.  Per  l'attuazione  delle  misure  urgenti  per   la
          prevenzione degli incendi boschivi nelle  regioni  Toscana,
          Calabria,  Puglia,  Lazio,   Piemonte   e   Lombardia,   e'
          autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli
          anni 1991, 1992  e  1993,  da  iscriversi  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
          da utilizzarsi d'intesa con le regioni interessate  secondo
          le modalita' previste  dall'articolo  30-bis  del  D.L.  28
          dicembre 1989, n.  415  ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38. 
              4. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire
          335 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1992  e  1993,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991,  all'uopo
          utilizzando gli appositi  accantonamenti  "Reintegro  fondo
          per la protezione civile", "Completamento degli  interventi
          nei territori colpiti da  eventi  sismici  e  franosi,  ivi
          compresi quelli del 5 maggio  1990  relativi  alla  regione
          Basilicata, nonche' gli interventi  urgenti  nei  territori
          della regione siciliana colpiti dall'evento sismico del  13
          dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val
          di Noto", "Misure urgenti per la prevenzione degli  incendi
          boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria,  Puglia,
          Lazio, Piemonte e  Lombardia  di  cui  all'articolo  30-bis
          della legge n. 38 del 1990"». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  7-quinquies,  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  recante
          «Misure urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in
          crisi,  nonche'  disposizioni  in  materia  di   produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario.»: 
              «Art. 7-quinquies. (Fondi). - 1. Al fine di  assicurare
          il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con
          particolare riguardo  ai  settori  dell'istruzione  e  agli
          interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'
          istituito un fondo nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  con  una  dotazione,  per
          l'anno 2009, di 400 milioni di euro. 
              2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1  e'  disposto
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          il quale sono individuati gli interventi da finanziare e  i
          relativi importi, indicando ove necessario le modalita'  di
          utilizzo delle risorse. 
              3. Una quota del fondo di cui all'  articolo  1,  comma
          343, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  pari  a  400
          milioni di euro, e' trasferita per l'anno 2009 al fondo  di
          cui al comma 1 del  presente  articolo.  La  dotazione  del
          fondo di cui al citato articolo 1, comma 343,  della  legge
          n. 266 del 2005 e' incrementata,  nell'anno  2012,  di  400
          milioni di euro. 
              4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni
          di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di  cui
          al primo periodo del comma  3.  Agli  oneri  derivanti  dal
          secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per
          l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 61, comma
          1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al  Fondo
          per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno. 
              5. - 12 (Omissis)». 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  285,  reca
          «Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a  norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 213 e  213-bis,
          dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, 266, recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)": 
              «Art. 1. - 1 - 212 (Omissis). 
              213. L'indennita' di trasferta di cui  all'articolo  1,
          primo  comma,  della  legge  26  luglio  1978,  n.  417,  e
          all'articolo 1, primo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16  gennaio  1978,  n.  513,  l'indennita'
          supplementare  prevista   dal   primo   e   secondo   comma
          dell'articolo 14 della legge  18  dicembre  1973,  n.  836,
          nonche' l'indennita' di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo luogotenenziale 7 giugno  1945,  n.  320,  sono
          soppresse.  Sono   soppresse   le   analoghe   disposizioni
          contenute  nei  contratti  collettivi   nazionali   e   nei
          provvedimenti di recepimento degli accordi  sindacali,  ivi
          compresi  quelli  relativi  alle  carriere  prefettizia   e
          diplomatica. 
              213-bis. Le disposizioni di cui al  comma  213  non  si
          applicano al personale delle Forze armate di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  fermi  restando  gli
          ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni
          non si  applicano,  inoltre,  al  personale  ispettivo  del
          lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS),
          dell'Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per  i
          lavoratori  dello  spettacolo  (ENPALS),  dell'Istituto  di
          previdenza   per   il   settore   marittimo   (IPSEMA)    e
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro (INAIL), nonche'  al  personale  delle
          agenzie  fiscali  e  al   personale   ispettivo   dell'Ente
          nazionale dell'aviazione civile.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  37  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia»: 
              «Art. 37. (Istituzione dell'Agenzia  nazionale  per  le
          nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo   sviluppo   economico
          sostenibile - ENEA). - 1. E' istituita, sotto la  vigilanza
          del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia  nazionale
          per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
          sostenibile (ENEA). 
              2.  L'Agenzia  nazionale  per  le   nuove   tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e'  un
          ente  di  diritto  pubblico  finalizzato  alla  ricerca   e
          all'innovazione tecnologica  nonche'  alla  prestazione  di
          servizi avanzati nei settori dell'energia, con  particolare
          riguardo al settore nucleare, e  dello  sviluppo  economico
          sostenibile. 
              3.  L'Agenzia  nazionale  per  le   nuove   tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)  opera
          in  piena  autonomia  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
          istituzionali ad essa assegnate,  secondo  le  disposizioni
          previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi
          definiti dal Ministro dello  sviluppo  economico,  d'intesa
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e   del   mare   e   con   il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. L'Agenzia  nazionale  per
          le nuove tecnologie,  l'energia  e  lo  sviluppo  economico
          sostenibile (ENEA) svolge le  rispettive  funzioni  con  le
          risorse finanziarie, strumentali e di  personale  dell'Ente
          per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente  (ENEA)  di
          cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a
          decorrere dalla data di insediamento dei commissari di  cui
          al comma 5 del presente articolo, e' soppresso. 
              4. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          da adottare di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,   con   il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione   e   l'innovazione,   con   il    Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, sentite le Commissioni parlamentari  competenti,  che
          si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione,
          sono   determinati,   in   coerenza   con   obiettivi    di
          funzionalita', efficienza ed  economicita',  le  specifiche
          funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo,  la
          sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento e  le
          procedure per la definizione e l'attuazione  dei  programmi
          per l'assunzione e l'utilizzo del personale,  nel  rispetto
          del contratto collettivo nazionale di lavoro  del  comparto
          degli enti di ricerca e della  normativa  vigente,  nonche'
          per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia  nazionale  per
          le nuove tecnologie,  l'energia  e  lo  sviluppo  economico
          sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto  si
          tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione
          delle    funzioni    amministrative,    anche    attraverso
          l'eliminazione   delle   duplicazioni    organizzative    e
          funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali  e
          logistiche. 
              5.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          del  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  le  nuove
          tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico  sostenibile
          (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico,  con  proprio
          decreto, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   legge,   nomina   un
          commissario e due subcommissari. 
              6.  Dall'attuazione  del  presente  articolo,  compresa
          l'attivita' dei commissari di cui al comma  5,  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo del comma  89,  dell'articolo  2,
          della citata legge n. 191 del  2009,  come  modificato  dal
          presente decreto-legge: 
              «Art. 2. (Disposizioni diverse). - 1-88 (omissis). 
              89.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi dei piani  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,
          sottoscritti ai sensi dell' articolo 1,  comma  180,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          nella  loro  unitarieta',  anche   mediante   il   regolare
          svolgimento  dei  pagamenti   dei   debiti   accertati   in
          attuazione dei medesimi piani, per un periodo di  due  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  non
          possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
          confronti delle  aziende  sanitarie  locali  e  ospedaliere
          delle  regioni  medesime  e  i  pignoramenti  eventualmente
          eseguiti non vincolano gli enti debitori e i  tesorieri,  i
          quali  possono  disporre  delle  somme  per  le   finalita'
          istituzionali  degli  enti.  I  relativi  debiti   insoluti
          producono, nel suddetto periodo di due mesi, esclusivamente
          gli interessi legali di cui all'articolo  1284  del  codice
          civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che  prevedono
          tassi di interesse inferiori. 
              (omissis)».